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Premessa

La presente Fondazione si costituisce per trasformazione dell’Associazione non riconosciuta “Centro Studi Enrico Baragli”, ai sensi dell’articolo 98 del Codice del Terzo settore (decreto legislativo n. 117/2017) e, per conseguenza, dell’articolo 42-bis del Codice civile. La presente Fondazione assume il carattere giuridico di Fondazione di partecipazione, di seguito indicata come Fondazione.

Art. 1 - Denominazione – sede legale – durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e delle norme del Codice civile in materia di Fondazioni, è costituita la Fondazione denominata “Centro Studi Enrico Baragli”, di seguito indicata come Fondazione.

2. La Fondazione ha sede legale nel comune di Trento. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. La Fondazione opera in ambito nazionale ed internazionale.

4. La Fondazione può istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 1-bis - Utilizzo nella denominazione dell’acronimo “ETS” o dell’indicazione di “Ente del Terzo Settore”

1. Ad avvenuta iscrizione della Fondazione nell’apposita sezione "Altri Enti" del Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore (“RunTs”), l’acronimo “ETS”, o l’indicazione di “Ente del Terzo settore”, dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

2. Dal momento dell’iscrizione nel “RunTs”, la denominazione diventerà quindi “Centro Studi Enrico Baragli - ETS” oppure “Centro Studi Enrico Baragli - Ente del Terzo Settore”.

3. La Fondazione dovrà da quel momento utilizzare l’indicazione di “Ente del Terzo settore” o l’acronimo “ETS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Attività di interesse generale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro, è apartitica, e fonda la propria attività istituzionale sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull’attività di volontariato.

2. La Fondazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l’esercizio – in via esclusiva o principale – delle attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1, lett. d), f), g), h), i), u) e v) del D. Lgs. n.117/2017, di seguito indicate:

  • (d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
  • (f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche;
  • (g) formazione universitaria e post-universitaria;
  • (h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
  • (i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
  • (u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
  • (v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Art. 3 - Finalità specifiche e attività

1. La Fondazione persegue in modo specifico queste finalità:

  1. a) promuovere, favorire e valorizzare la conoscenza, la ricerca scientifica e lo studio dei documenti ecclesiali proposti dal Magistero della Chiesa Cattolica, dalla Chiesa Ortodossa e dalle Chiese Protestanti – in merito a tematiche di grande rilevanza religiosa, culturale e sociale come la comunicazione (in tutte le forme in cui viene realizzata), la pace, la fratellanza umana, l’educazione, la questione sociale, l’ecologia;
  2. b) tutelare e valorizzare le biblioteche e gli archivi documentali inerenti queste tematiche e relative prassi;
  3. c) favorire l’istruzione e la formazione per lo studio dei documenti ecclesiali e delle loro fonti, nonché per l’adozione di metodologie e tecniche di distribuzione e diffusione dei relativi documenti;
  4. d) favorire il collegamento, il confronto e la collaborazione tra i diversi centri, nazionali e internazionali, impegnati in questi stessi ambiti di studio e di ricerca, anche a carattere universitario e post universitario.

2. Al fine di raggiungere le finalità menzionate al comma precedente, la Fondazione potrà svolgere le seguenti attività:

  1. Istituire, gestire archivi digitali plurilingue a carattere tematico, che raccolgano e valorizzino i documenti magisteriali proposti dall’autorità ecclesiale (cattolica, ortodossa, protestante) su temi importanti dal punto di vista religioso, culturale e sociale, documenti individuati, valutati, catalogati, editati attraverso un’intensa attività di studio e di ricerca, resi disponibili utilizzando una piattaforma di rete atta al collegamento e alla condivisione tra ricercatori, operatori e studenti di diverse aree internazionali;
  2. organizzare e partecipare a convegni, conferenze, seminari e incontri per la presentazione e pubblicizzazione dei documenti ecclesiali e delle loro fonti;
  3. organizzare e gestire corsi e moduli formativi, anche a carattere universitario e post universitario, per la conoscenza, lo studio e l’approfondimento di tematiche correlate ai documenti ecclesiali, nonché per l’acquisizione di nuove competenze tecnologiche funzionali all’archiviazione dei documenti stessi e alla loro diffusione;
  4. istituire premi e borse di studio per le attività di studio, ricerca, archiviazione e pubblicizzazione inerenti le materie oggetto del presente Statuto;
  5. stipulare rapporti di collaborazione, convenzione ed accreditamento con altri enti, pubblici e privati, università italiane e straniere, interessati a vario titolo ai temi trattati dalla Fondazione;
  6. stipulare contratti di prestazione per l’affidamento a terzi, o a componenti della Fondazione, di studi e ricerche in materia, compresa la progettazione di archivi digitali e la loro concreta realizzazione;
  7. aderire ad altri enti del terzo settore, ovvero ad altri enti privati, portatori dell’esercizio di finalità analoghe;
  8. svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in questo elenco, ma collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

3. La Fondazione può svolgere, ex articolo 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. La Fondazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

  1. dal fondo patrimoniale di garanzia;
  2. dal fondo di dotazione;
  3. dal fondo di gestione.

2. Il fondo patrimoniale di garanzia è pari a 30.000 €, conferito dall’Associazione “Centro Studi Enrico Baragli” all’atto di trasformazione.

3. Il fondo di dotazione è costituito:

  • dall'archivio documentale attualmente pubblicato online nel dominio www.chiesaecomunicazione.com, realizzato e gestito dall’Associazione “Centro Studi Enrico Baragli” e conferito alla Fondazione da parte della stessa Associazione;
  • dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi istituzionali, effettuati dai Soci Fondatori Promotori in sede di atto costitutivo, ovvero, successivamente, dagli stessi Soci Fondatori Promotori o dai Nuovi Soci Fondatori;
  • dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli della stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto.

4. Il fondo di gestione è costituito:

  • dalla rimanente parte del patrimonio dell’Associazione “Centro Studio Enrico Baragli”, dalla cui trasformazione deriva;
  • dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
  • da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  • da eventuali contributi attribuiti dall’Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici, senza espressa destinazione al patrimonio;
  • da erogazioni dei Soci Fondatori Promotori, dei Nuovi Soci Fondatori e dei Soci sostenitori, nonché da parte di terzi;
  • dai ricavi delle attività di interesse generale e da quelle diverse dalle attività di interesse generale, oltreché dalle raccolte pubbliche di fondi, nelle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 3, commi 3 e 4, del presente Statuto.

5. Le rendite e le risorse della Fondazione, ivi compresi i beni immateriali e materiali, mobili e immobili, saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

6. I beni vanno iscritti nei registri di competenza o negli inventari secondo le disposizioni di legge.

Art. 5 - Esercizio finanziario

1. Il primo esercizio finanziario è gestito dai Soci Fondatori Promotori e decorre dalla data di costituzione della Fondazione al 31 dicembre dell’anno successivo, salve diverse inderogabili norma di legge. Dopo questo periodo iniziale l’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il rendiconto economico e finanziario dell'anno decorso e il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo sono predisposti a cura del Presidente con la collaborazione del Tesoriere. Per quanto riguarda la loro approvazione:

  • entro il 31 dicembre di ogni anno il rendiconto economico e finanziario di previsione deve essere approvato dal Consiglio di Amministrazione e poi dall'Assemblea dei Soci Fondatori (Promotori e Nuovi);
  • entro il 30 aprile gli stessi organi della Fondazione approvano il rendiconto economico e finanziario dell'anno decorso, in quanto possa essere applicabile in conformità alla specifica normativa del CTS. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno, in richiamo all'articolo 2364, comma 2, del Codice civile.

3. Dovrà essere depositata nei modi e nei termini di legge (cf CTS art. 13, comma 7) copia del bilancio di esercizio, unitamente ai verbali delle sedute in cui è stato approvato da parte del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci Fondatori Promotori e dei Nuovi Soci Fondatori.

4. Il bilancio preventivo e il rendiconto annuale sono strutturati in modo da fornire una chiara rappresentazione della situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Fondazione. Essi sono accompagnati dalla relazione dell’Organo di controllo.

5. Le relazioni che accompagnano i bilanci devono, tra l’altro, illustrare gli accantonamenti e gli investimenti con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio della Fondazione.

6. Eventuali nuovi impegni di spesa e obbligazioni, proposti dal Presidente della Fondazione o da membri del Consiglio di Amministrazione muniti di delega, che eccedano i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, debbono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea dei Soci Fondatori, utilizzando eventualmente risorse destinate ad iniziative rinviabili al successivo anno finanziario.

7. Gli avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti prima che per il potenziamento dell’attività della Fondazione o per l’acquisto di beni strumentali per l’incremento o il miglioramento della sua attività. In tal senso, il patrimonio della Fondazione viene utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

8. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a Fondatori e membri/partecipanti (comunque denominati) della Fondazione, a lavoratori e collaboratori, a consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. Si richiama integralmente quanto previsto dall'art. 8 CTS.

Art. 6 - Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

  1. Soci Fondatori Promotori;
  2. Nuovi Soci Fondatori;
  3. Soci Sostenitori.

Art. 7 - Soci Fondatori Promotori

Sono Soci Fondatori Promotori le persone che hanno promosso la trasformazione dell’Associazione “Centro Studi Enrico Baragli” in Fondazione di Terzo settore.

Art. 8 - Nuovi Soci Fondatori

1. Possono divenire Nuovi Soci Fondatori, nominati tali con delibera adottata dell’Assemblea dei Soci fondatori:

  1. le persone fisiche e giuridiche che aderiscono al progetto della Fondazione offrendo un contributo di studio, di ricerca, di produzione ritenuto decisivo dalla stessa Assemblea dei Soci fondatori;
  2. le persone fisiche e giuridiche che contribuiscono al Fondo di Dotazione o anche al Fondo di Gestione.

2. Per l’adesione alla Fondazione in qualità di Nuovi Soci Fondatori i candidati presentano apposita domanda scritta all’Assemblea dei Soci Fondatori, la quale delibera entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. In caso di diniego, esso dovrà essere motivato.

Art. 9 - Soci Sostenitori

1. I Soci Sostenitori sono nominati con delibera del Consiglio di Amministrazione:

2. Possono ottenere questa qualifica le persone fisiche o giuridiche, che condividono le finalità della Fondazione e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante donazioni annuali in denaro o di beni materiali o immateriali ovvero con una attività professionale di particolare rilievo, il tutto concordato con il Consiglio di Amministrazione.

3. Per l’adesione alla Fondazione in qualità di Soci Sostenitori, i candidati presentano apposita domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, il quale delibera entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla data della richiesta. In caso di diniego, esso dovrà essere motivato.

Art. 10 - Esclusione e recesso

1. I Nuovi Soci Fondatori e i Soci Sostenitori possono essere esclusi dalla Fondazione per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

  • inadempimento dell’obbligo di effettuare secondo le modalità concordate le collaborazioni, le contribuzioni ed i conferimenti;
  • comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali;
  • condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l’esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

  • estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
  • apertura di procedure di liquidazione;
  • fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

2. Il provvedimento di esclusione dei Nuovi Soci Fondatori e dei Soci Sostenitori è deliberato dal Consiglio di Amministrazione e deve essere motivato; esso deve essere comunicato per iscritto al socio interessato entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera. L’eventuale ricorso del Socio escluso verrà esaminato dall’Assemblea dei Soci Fondatori nella prossima riunione; la decisione dell'assemblea è definitiva.

3. I Nuovi Soci Fondatori e i Soci Sostenitori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione. L’esercizio del recesso viene effettuato per iscritto ed inviato al Consiglio di Amministrazione. Esso ha effetto immediato.

4. Gli associati receduti o esclusi non vantano alcun diritto su quote, contributi o erogazioni precedentemente versati, né su nessuna delle voci patrimoniali della Fondazione.

5. I Fondatori Promotori, in quanto tali, non possono essere esclusi dalla Fondazione.

Art. 11 - Volontari della Fondazione

1. La Fondazione, per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può avvalersi di persone fisiche che ne condividono gli scopi e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti.

2. La Fondazione deve iscrivere in un apposito Registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. La Fondazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da un possibile beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l’attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Si richiamano in ogni caso integralmente gli artt. 17 e ss. del CTS.

Art. 12 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:

  1. l’Assemblea dei Soci fondatori (Promotori e Nuovi);
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Presidente della Fondazione;
  4. l’Organo di controllo;
  5. il Comitato Scientifico.

2. Ogni comunicazione scritta tra gli organi della Fondazione, nonché tra questi ultimi e i soci, deve essere effettuata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R) o per posta PEC.

Art. 13 - L’Assemblea dei Soci Fondatori (Promotori e Nuovi)

1. Le funzioni dell'Assemblea al momento di costituzione della Fondazione - ed in ogni caso in cui non partecipino alla Fondazione (comunque denominati), soggetti diversi - sono esercitate dai cinque Soci Fondatori Promotori, che le svolgeranno con le stesse modalità previste nella trasformata Associazione. L'assemblea in senso tecnico si costituisce nel momento in cui dovessero essere associati Nuovi Soci Fondatori, seguendo il dettato dell’articolo 8 del presente Statuto; alla stessa partecipano in ogni caso e di diritto e con diritto di voto i Fondatori Promotori, per i quali, qualunque sia la terminologia utilizzata, rimarrà in ogni caso caratteristica la loro natura come Fondatori in senso tecnico.

2. Questi i compiti dell’Assemblea:

  1. eleggere il Presidente della Fondazione;
  2. designare i membri del Consiglio di Amministrazione con mandato triennale sostituendo, entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione, chi venisse meno nel corso del triennio;
  3. al termine di ogni mandato triennale stabilire il numero dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione;
  4. seguire lo sviluppo delle attività della Fondazione, fornendo indicazioni concrete al Consiglio di Amministrazione perché siano realizzate le finalità della Fondazione;
  5. approvare ogni anno, secondo le scadenze stabilite dall’art. 5 comma 2, il conto consuntivo e il bilancio preventivo elaborati dal Consiglio di Amministrazione;
  6. valutare, ed eventualmente ratificare, nuovi impegni di spesa e obbligazioni che eccedono i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, attenendosi al dettato dell'art. 5, comma 4 dello Statuto;
  7. nominare i Nuovi Soci Fondatori;
  8. esaminare il ricorso dei Soci (Nuovi Fondatori o Sostenitori) esclusi per decisione motivata del Consiglio di amministrazione in base all’art 15 comma 7 lettera h;
  9. nominare, previa la sua adesione scritta, l’eventuale Presidente onorario della Fondazione, sulla base della proposta elaborata dal Consiglio di Amministrazione;
  10. variare la sede legale, in ipotesi di ubicazione della stessa al di fuori del territorio comunale di riferimento;
  11. deliberare le modifiche dello Statuto, nonché le ipotesi di trasformazione, fusione o scissione della Fondazione;
  12. deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio ai sensi del presente Statuto.

Art. 14 - Convocazione e quorum per l’Assemblea dei Soci Fondatori

1. L’Assemblea dei Soci Fondatori è convocata dal suo Presidente almeno due volte l’anno per l’approvazione del conto consuntivo e del bilancio preventivo, con comunicazione scritta inviata ai Soci Fondatori Promotori, ai Nuovi Soci Fondatori, ai Soci Sostenitori, all’Organo di controllo e al Presidente Onorario (se eletto) con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni rispetto alla data stabilita.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la data della prima convocazione.

3. La convocazione dell’Assemblea può anche essere richiesta per iscritto dalla metà dei Soci Fondatori. In tale ipotesi il Presidente o, in caso di sua indisponibità, il Vicepresidente, vi provvede entro i successivi 20 (venti) giorni.

4. L’Assemblea dei Soci Fondatori può riunirsi, oltre che in presenza, anche in videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. La riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Segretario, onde consentire la stesura del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione il collegamento venisse interrotto, l’incontro verrà dichiarato sospeso dal Presidente o da colui che ne fa le veci. Le decisioni prese fino alla sospensione sono valide.

5. Le adunanze dell’Assemblea dei Soci Fondatori sono valide secondo i seguenti quorum:

  • per le materie di natura ordinaria è richiesta, in prima convocazione, la presenza di almeno la maggioranza dei Soci Fondatori e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è ammessa la presenza di qualunque numero di Soci Fondatori ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • per le materie di natura straordinaria, in merito alle modifiche statutarie, nonché in ipotesi di trasformazione, fusione o scissione della Fondazione, è richiesta in prima convocazione la presenza di almeno tre quarti dei Soci Fondatori ed il voto favorevole della totalità dei presenti; in seconda convocazione, è ammessa la presenza di almeno la metà più uno dei Soci Fondatori, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
  • per lo scioglimento della Fondazione è richiesto, in prima e in seconda convocazione, il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Fondatori.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione

1. Nell’anno della costituzione della Fondazione, e in quello successivo, il Consiglio di Amministrazione è formato dai 5 (cinque) Soci Fondatori Promotori, di cui all’atto costitutivo, con i ruoli che ricoprivano nell’Associazione, come stabilito dall’articolo 13, comma 1, del presente Statuto, i quali ne fanno in ogni caso parte di diritto (anche in caso di sua più numerosa composizione).

2. Decorso questo periodo iniziale, il Consiglio di Amministrazione può essere composto da un numero minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 9 (nove) consiglieri nominati dall’Assemblea dei Soci Fondatori (Promotori e Nuovi), tra i Soci Fondatori medesimi, fatta salva la partecipazione di diritto e con diritto di voto dei Fondatori Promotori tranne che per loro diniego, ovvero in ipotesi di fuoriuscita di essi dalla stessa Fondazione, come già indicato nel comma precedente. Il mandato dei consiglieri (che non siano i Fondatori Originari) è triennale; nel caso venisse meno uno di loro, l’Assemblea dei Soci Fondatori, riunita entro i successivi 30 (trenta) giorni, provvede alla sua sostituzione.

3. Il Consiglio elegge al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, fatta salva la possibilità di conferire l’incarico di Segretario e/o di Tesoriere ad un soggetto esterno alla Fondazione sulla base di una specifica professionalità.

4. Il mandato dei singoli membri del Consiglio di Amministrazione può essere confermato dopo ogni triennio; può anche essere revocato prima della sua scadenza da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori applicando anche in questo caso il dettato dell’articolo 10, comma 1, dello Statuto.

5. Tutti i consiglieri, indipendentemente dalla data del loro insediamento, scadono alla fine del triennio.

6. Non può essere eletto consigliere, e se nominato decade dalla carica, l’interdetto, l’inabilitato, il beneficiario dell'amministrazione di sostegno dichiarato incapace, il fallito o sottoposto a liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

7. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. In particolare provvede a:

  1. nominare al proprio interno il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere, come previsto dal comma 3 del presente articolo;
  2. monitorare, organizzare e realizzare le attività della Fondazione;
  3. conferire speciali incarichi a singoli consiglieri, anche con facoltà di delega, fissandone le attribuzioni;
  4. redigere il conto consuntivo e il bilancio preventivo, da sottoporre ad approvazione consiliare e assembleare;
  5. deliberare sull’accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull’acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
  6. redigere e approvare l’eventuale bilancio sociale, considerato vincolante nell’ipotesi di cui all’articolo 14 del CTS;
  7. ammettere i Soci Sostenitori e determinarne i criteri di accettazione della domanda di adesione;
  8. decidere, sulla base del dettato dell’art. 10, comma 1, l’esclusione di un Nuovo Socio Fondatore o di un Socio Sostenitore;
  9. valutare, ed eventualmente ratificare, nuovi impegni di spesa e obbligazioni che eccedono i limiti degli stanziamenti previsti a bilancio, attenendosi al dettato dell’art. 5, comma 6;
  10. stabilire i limiti delle spese rimborsabili ai volontari, nel rispetto delle norma delle norma di legge inderogabili al riguardo (artt. 17ss.);
  11. deliberare la costituzione del Comitato Scientifico e nominarne i singoli componenti, accoglierne le dimissioni o revocarne la nomina, seguendo anche in questo caso il dettato dell'art. 10 comma 1;
  12. nominare l’Organo di controllo e, se obbligatorio, il soggetto revisore legale ai sensi dell'art. 31 CTS;
  13. proporre, su specifica richiesta dell’Assemblea dei Soci Fondatori, un elenco di possibili candidati alla carica di Presidente onorario della Fondazione;
  14. deliberare l’eventuale variazione di sede legale nell’ambito del Comune di Trento, con successiva comunicazione agli uffici competenti;
  15. svolgere ogni ulteriore compito ad esso affidato dal presente Statuto.

Art. 16 - Convocazione e quorum per il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato per iscritto dal Presidente con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima. L’avviso di convocazione è inviato anche all’Organo di controllo, alla totalità dei Soci, e all’eventuale Presidente onorario, che hanno facoltà di assistere alle riunioni, senza diritto di voto.

2. L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno della seduta, il luogo e l’ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l’ora della seconda convocazione, da effettuarsi almeno ventiquattro ore dopo la data della prima convocazione.

3. La convocazione può essere richiesta dalla metà dei consiglieri; in questo caso il Presidente (se indisponibile, il Vicepresidente) provvede entro un massimo di 7 (sette) giorni. In mancanza, vi provvede l’Organo di controllo.

4. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

5. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il quorum per la validità delle decisioni è correlato all’argomento trattato:

  1. per l’ammissione e l’esclusione dei Soci Sostenitori è richiesta la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti aventi diritto al voto;
  2. in tutti gli altri casi il Consiglio decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto;
  3. nelle situazioni in cui si verifichi la parità, il voto del Presidente vale doppio.

6. Anche il Consiglio di Amministrazione si può riunire in presenza o in videoconferenza, alle stesse condizioni indicate nell’art. 14, comma 4 per l’Assemblea dei Soci Fondatori.

7. Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro verbali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 17 - Presidente e Vicepresidente della Fondazione, Segretario, Tesoriere

1. Il Presidente della Fondazione:

  1. presiede l’Assemblea dei Soci Fondatori e il Consiglio di Amministrazione;
  2. esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; in particolare, cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
  3. ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento; può inoltre essere delegato dal Presidente per singoli compiti.

3. Il Segretario provvede agli aspetti amministrativi della Fondazione, redige e conserva i Libri della Fondazione di cui all’articolo 21 dello Statuto, ottempera agli adempimenti burocratici di natura giuridica e giuslavoristica.

4. Il Tesoriere provvede agli adempimenti contabili e fiscali della Fondazione e, in collaborazione con il Presidente, redige i bilanci da sottoporre allo stesso Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea.

5. La carica di Tesoriere può essere ricoperta dal Segretario della Fondazione.

Art. 18 - L’Organo di controllo

1. L’Organo di controllo è composto da una sola persona, non appartenente alla Fondazione, nominata dal Consiglio di Amministrazione. Deve essere iscritta al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

2. Il componente dell’Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

3. Dei propri interventi l’Organo di controllo redige il verbale nell’apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede della Fondazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, l’Organo di controllo decada dall’incarico prima della scadenza del mandato, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione.

5. Il componente dell’Organo di controllo, a cui si applica l’art. 2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all’interno della Fondazione.

6. È compito dell’Organo di controllo:

  1. vigilare sull’osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
  2. vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e sul suo concreto funzionamento;
  3. esercitare il controllo contabile;
  4. esercitare compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore, nonché ogni altra funzione prevista dall'art. 30 CTS;
  5. attestare che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all’articolo 14 dello stesso Codice. L’eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
  6. partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio, oltre ed esercitare il controllo del bilancio preventivo.

7. Nei casi previsti dall’articolo 31, comma 1, del Codice del Terzo settore, l’organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

8. L’Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione della Fondazione rilevante ai fini dell’espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 19 - Comitato Scientifico

1. La costituzione del Comitato Scientifico è decisa dal Consiglio di Amministrazione. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile di persone fisiche e giuridiche (interne o esterne alla Fondazione), enti, ed istituzioni italiane e straniere particolarmente qualificate, di riconosciuto prestigio e specchiata professionalità nelle materie di interesse della Fondazione.

2. Convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, svolge una funzione propositiva in merito al programma annuale delle iniziative e ad ogni altra questione per la quale il Consiglio di Amministrazione ne richieda il parere.

3. I membri del Comitato Scientifico durano in carica 3 (tre) anni e sono confermabili. L’incarico può cessare per rinuncia oppure per revoca da parte dello stesso Consiglio di Amministrazione. In caso di revoca, non sono ammessi ricorsi.

Art. 20 - Il Presidente onorario

1. Il Presidente onorario è nominato dall’Assemblea dei Soci Fondatori, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dopo averne accertato la disponibilità.

2. Il Consiglio di Amministrazione presenta all’Assemblea dei Fondatori i possibili candidati alla Presidenza Onoraria sulla base di alti meriti personali e professionali nei settori di interesse della Fondazione, nonché per l'attività svolta o da svolgere in favore della Fondazione stessa.

3. Il Presidente onorario non fa parte degli organi deliberativi o esecutivi della Fondazione, salvo specifici incarichi a lui conferiti dal Consiglio di Amministrazione. Esentato dalle condizioni di adesione alla Fondazione previste per altre categorie di soci, partecipa – senza diritto di voto – alle sedute dell’Assemblea dei Soci Fondatori e dello stesso Consiglio di Amministrazione e può proporre iniziative coerenti con il progetto della Fondazione.

Art. 21 - Libri della Fondazione

1. La Fondazione deve tenere le seguenti scritture:

  1. il Libro dei Soci;
  2. il Libro verbali dell’Assemblea dei Soci Fondatori;
  3. il Libro verbali del Consiglio di Amministrazione;
  4. il Libro verbali dell’Organo di controllo.

2. La Fondazione deve infine tenere il Registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 22 - Scioglimento della Fondazione

1. Lo scioglimento della Fondazione è deciso dall’Assemblea dei Soci Fondatori, ai sensi dell’articolo 14, comma 5, lettera c.

2. L’Assemblea dei Soci Fondatori, che decide lo scioglimento della Fondazione, nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del Codice del Terzo settore.

3. Ai fini della scelta dell’ente di Terzo settore a quale devolvere il patrimonio residuo di cui al comma 2 del presente articolo, l'Assemblea dei Soci Fondatori potrà avvalersi del parere – preventivamente sollecitato – della Fondazione Cultura e Comunicazione della Conferenza Episcopale Italiana, che del progetto “Centro Studi Enrico Baragli” è stata il sostegno finanziario decisivo.

Art. 23 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile in tema di fondazioni di diritto privato.